Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita con atto pubblico l'Associazione Turistica Pro Loco di
Nettuno con sede legale in Via A.Vespucci. n.s.n.c., di seguito anche denominata
Pro Loco. L'associazione pu ò modificare liberamente la suddetta sede,
secondo le esigenze operative ed organizzative. Art.2
- FINALITÀ La Pro Loco è un'associazione su base volontaria
di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità
di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità
naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Nettuno. ART.3
- COMPITI E OBIETTIVI La Pro Loco per il conseguimento delle finalità
di cui all'art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni
ed Enti pubblici e privati : a) promuove
la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura
di appositi uffici; b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza
delle attrattive di Nettuno. anche al di fuori del territorio comunale ed opera
per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico; c) contribuisce
al miglioramento della qualit à della vita del Comune di Nettuno.;
d) sviluppa attività di carattere sociale; e) promuove manifestazioni
culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli
nell'ambito del Comune di Nettuno.. Art.
4 - ATTIVIT À 1 DEI SOCI L'attivit à dell'associazione
è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite
degli associati. Art. 5 - SOCI -
DIRITTI E DOVERI I soci della Pro Loco si distinguono in: a)soci
Ordinari, b)soci Sostenitori, ce)soci
Onorari. L'ammissione di un nuovo
socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni
dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale. Possono essere soci
Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni
varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati
all'attivit à della Pro Loco. Possono essere soci Sostenitori
coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciuti
tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore
o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di
assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea
dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale. Tutti i soci,
purché maggiorenni ed in regola con il versamento della quota sociale dell'anno
in corso, avvenuta almeno novanta giorni prima dellla data fissata per lo svolgimento
dell'assemblea , se nuovo iscritto o in regola con versamento delle quote degli
ultimi tre anni e dell'anno in corso se vecchio iscritto , hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco. b) essere eletti
alle cariche direttive della Pro Loco; c) voto per l'approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco. d) ricevere la tessera della
Pro Loco; e) frequentare i locali della sede sociale; f) ricevere le
pubblicazioni della Pro Loco; g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano
la qualifica di socio in occasione delle attività promosse o/ed organizzate
dalla Pro Loco e/o dall' U.M.P.L.I. I soci hanno il dovere di: a) rispettare
lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco; b) versare nei termini, entro
l'anno solare, la quota sociale; e) non operare in concorrenza con l'attività
della Pro Loco. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato
pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata'' dal
Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività
pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo. Art
6 - ORGANI Sono organi della Pro Loco: a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo; e)II Presidente; d) Il Segretario; e) II
Collegio dei Revisori dei Conti; f) Il Presidente onorario. Tutte le cariche
sono gratuite, Art. 7 L 'ASSEMBLEA
DEI SOCI L'Assemblea: a)rappresenta l'università dei
soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto,
obbligarlo i soci; b)ha il compito di dare le direttive per la realizzazione
delle proprie finalità; c) è composta di tutti i soci, in regola
con la quota sociale come all'art. 5. d) è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della
Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In
caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il 'Presidente;
allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza
del Segretario della Pro Loco. Ogni socio esprime un voto soltanto, non sono
consentite deleghe ad un altro socio. L'assemblea Ordinaria a)
è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza,
delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio
preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre),
sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei
soci; b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione
del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio
consuntivo; c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali,
almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato; d) è indetta
con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci,
almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta
o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune;
il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalit à
di convocazione per ciascuna assemblea; e) è valida, in prima convocazione,
con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda
convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con
voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione,
quando se ne ravvisi la necessità , può essere richiesta in maniera
scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo
dei soci. L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando
si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione
o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data,
ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici
giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o
affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente
ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalit à di convocazione
per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal
Presidente quando ne ravvisi la necessità , in seguito alla richiesta scritta
dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei
soci. L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione,
con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno
i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è
valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci
iscritti. Delle riunioni assembleari e relative delibere dovr à essere
redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile
da tutti i soci presso la sede sociale. Art.8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO II Consiglio
Direttivo: a) II Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari,
stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta
dall'Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti come da art 5, possono essere eletti;
sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di
parit à è eletto il pi ù anziano di militanza; b) resta
in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili; c) si riunisce
almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente
o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri; d) può
decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attivit
à statutarie; e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria
della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facolt à
per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge
o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea; f)stabilisce
la quota sociale annuale da versare; predispone i regolamenti interni per l'organizzazione
ed il funzionamento delle varie attività , ivi compresi quelli delle elezioni
degli organi statutari. Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio
Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
è decisivo il voto del Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo la
gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con
relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione
dell'attività svolta. I consiglieri che risultano, senza giustificazione
motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione
dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti
saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per
la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione
del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.
Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea
e riguardi la metà più uno dei membri, l'intero Consiglio Direttivo
sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese
dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni consiliari dovrà essere
redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato
dal Presidente e dal Segretario. Art.9
- IL PRESIDENTE II Presidente della
Pro Loco: a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione
con votazione a scrutinio segreto; b) dura in carica per lo stesso periodo
di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di
assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto
come sopra al punto a) . In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato
decaduto dal Consiglio che provvedere all'elezione di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta
di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea dei Soci; d) può , in caso di urgenza, deliberare su argomenti
di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione; Art.10
IL SEGRETARIO II Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi
fra i soci; b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative
riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della
Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento
degli ufficici è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea
documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro
Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali. Art.
11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II
Collegio dei Revisori dei Conti: a) è composto di tre membri effettivi
e da due supplenti; b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea
con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio
Direttivo; c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità
sociale, riferendone all'Assemblea; e) può essere invitato alle riunioni
del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti
all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Saranno eletti i cinque soci che
avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi,
gli altri due come supplenti. I tre membri effettivi sceglieranno fra loro
il Presidente. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente
che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia
possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il
rinnovo dell'intero Consiglio. ART.
12 IL PRESIDENTE ONORARIO II Presidente
onorario: a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali
meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco; b)
possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza
e di eventuali contatti con altri Enti. ART.
13 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO II
comitato regionale U.N.P.L.I., pu ò decidere il commissariamento della
Pro Loco: a) per richiesta di almeno la met à pi ù uno dei
soci membri del Consiglio Direttivo; b) per richiesta di almeno la metà
più uno dei soci; c) in caso di inattivit à del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarit à nella gestione della Pro Loco; e)
negli altri casi previsti dallo statuto regionale O.N.P.L.I. Il Commissario,
nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.
ART. 14 PATRIMONIO L'entrate
economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
a) quote sociali; b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque
titolo erogato da Enti Pubblici e Privati; c) i proventi di gestione di attivit
à e/o di iniziative permanenti od occasionali; d) i contributi di
privati cittadini; e) eredità , donazioni e legati; L'elenco
dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito
registro degli inventari. Art. 15
DISPOSIZIONI GENERALI La Pro Loco:
a) aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato
Regionale delle Pro Loco del Lazio nel rispetto dello statuto e delle
normative U.N.P.L.I; b) non pu ò , in nessun caso, distribuire i proventi
delle attivit à fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle direttamente connesse. c) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
d) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad
altra Associazione che operi a fini di utilità sociale. Per tutto
ci ò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice
civile. |